Comene Venezia - Recinzioni e siepi - Studio Bianchi per. ind. Filippo

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Comene Venezia - Recinzioni e siepi

Amministrazione > Comune Venezia
COMUNE VENEZIA - REGOLAMENTO EDILIZIO dal 15-02-2020

Le regole dettate dal CC art 892 per le distanze dalla proprietà e ancor più dal Regolamento Edilizio di Venezia del 2020 all'art 54 di seguito riportato

Fonte https://www.comune.venezia.it/sites/comune.venezia.it/files/page/files/reg_edilizio_dal_15-02-2020.pdf
ART. 54: RECINZIONI Le recinzioni degli spazi privati sono vietate nei casi in cui la loro realizzazione, per uso e forma dei materiali, possa deturpare le caratteristiche del sistema ambientale, architettoniche, storiche ed urbanistiche e la continuità degli spazi aperti, dei coni di visuale, delle aree boscate, delle fasce di rispetto e, in particolare, di protezione dei corsi d’acqua.
Per le recinzioni, fatte salve le norme statali e quanto diversamente disciplinato dalle norme tecniche del P.I., è consentito un paramento pieno di altezza non superiore a m.1,50, ridotto a m. 0,50 in corrispondenza delle zone d’angolo tra due viabilità, in prossimità di immissioni nella viabilità pubblica ed in altre situazioni di scarsa visibilità, ed una parte trasparente, fino al raggiungimento di un’altezza complessiva di m. 2,00, con eventuale siepe sempre non superiore a m. 0,50;
Altezze superiori sino ad un massimo di m. 3,00 sono consentite solo in caso di recinzioni pertinenti a complessi produttivi o di ricostruzione di recinzioni di giardini o di edifici di carattere storico o tipologico, o in caso sia necessario preservare l’immobile oggetto dell’intervento da particolari condizioni di inquinamento acustico esistente nell’intorno dello stesso.
Sono altresì vietate le piantumazioni di siepi ed alberature in prossimità delle immissioni sulla viabilità pubblica ed in altre situazioni di scarsa visibilità o compromettenti la sicurezza della circolazione stradale intesa quale carraia, ciclabile e pedonale.
I terminali delle recinzioni e cancelli metallici di altezza inferiore a m. 2,20 non dovranno esser costituiti da punte acuminate o materiali costituenti pericolo per animali e persone.
Qualora si eseguano lavori edili o trasformazioni di territorio in fregio a spazi pubblici o aperti al pubblico, il titolare dei lavori deve intercludere, con recinzione provvisoria, i luoghi destinati ai lavori. È fatto inoltre obbligo di adottare tutti gli accorgimenti tecnici, da richiedere alle competenti strutture comunali in materia di mobilità. È responsabilità dell’esecutore lavori accertarsi della presenza di eventuali reti di sottoservizi, pubblici e privati e di garantirne l’integrità o segnalarne eventuali anomalie.
Qualora sussistano dislivelli di quota tra interno ed esterno, l’altezza della recinzione va misurata a partire dalla quota posta a livello maggiore. Nel contesto delle aree agricole ove l’edificazione si presenta rada e ove prevale una forte caratterizzazione della ruralità, presentando connotazioni particolarmente sensibili sotto il profilo paesaggistico-ambientale, sarà invece possibile realizzare le recinzioni esclusivamente con rete metallica su pali di legno o composte da staccionata in legno e siepe, di altezza non superiore a ml. 2,00.
Sono fatte salve le prescrizioni contenute a riguardo nel Codice della Strada. Eventuali apparecchiature video-citofoniche e di apertura elettrica o telecomandata e motorizzata dei cancelli devono essere opportunamente protette ed inserite armonicamente nel contesto della struttura. Per i cancelli a movimento motorizzato, protetto da fotocellule, devono essere adottati i dispositivi di segnalazione atti a garantire la sicurezza degli utenti.
Via Cipro 39 - 30126 Venezia - VENEZIA (ITALY)
BNCFPP61E27L736B - PI 02865230276
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