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Responsabilità balconi aggettanti - Studio Bianchi per. ind. Filippo

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Responsabilità balconi aggettanti

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SENTENZA CASSAZIONE 2241 del 16/02/2012
Balconi aggettanti senza elementi decorativi, come si devono comportare i proprietari?
La Cassazione, con la sentenza n. 2241 16 febbraio 2012, si è occupata dell'annosa questione dei balconi aggettanti. Il pronunciamento citato è conforme ai precedenti ed ai successivi in materia, cioè s'inserisce nel solco tracciato dalla sentenza n. 637/2000 con una specificazione degna di nota.
Con specifico riferimento ai balconi aggettanti, la Corte di Cassazione, nella pronuncia testé ha affermato quanto segue: «in tema di condominio negli edifici e con riferimento ai rapporti tra la generalità dei condomini, i balconi "aggettanti", costituendo un "prolungamento" della corrispondente unità immobiliare, appartengono in via esclusiva al proprietario di questa.
A sua volta, i rivestimenti e gli elementi decorativi della parte frontale e di quella inferiore dei balconi "aggettanti" si devono considerare beni comuni a tutti, ex art. 1117 c.c., solo quando s'inseriscono nel prospetto dell'edificio e contribuiscono a renderlo esteticamente gradevole (ipotesi non ricorrente nel caso in esame).
E, di più, anche nei rapporti con il proprietario di analogo manufatto che sia posto al piano sottostante sulla stessa verticale, nell'ipotesi di strutture completamente "aggettanti" - in cui può riconoscersi alla soletta del balcone funzione di copertura rispetto al balcone sottostante e, trattandosi di sostegno, non indispensabile per l'esistenza dei piani sovrastanti - non può parlarsi di elemento a servizio di entrambi gli immobili posti su piani sovrastanti, nè, quindi, di presunzione di proprietà comune del balcone aggettante riferita ai proprietari dei singoli piani» (Cass. 16 febbraio 2012 n. 2241).
Avv. Alessandro Gallucci


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