Comene Venezia - regolamento
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COMUNE VENEZIA Regolamento di polizia urbana
TITOLO III - NETTEZZA, DECORO ED ORDINE DEL CENTRO ABITATO
Art. 11
Estirpamento dell'erba e cura delle siepi e piante
Il Sindaco pone a carico dei proprietari di qualsiasi stabile prospiciente la pubblica
via l'obbligo di provvedere all'estirpamento delle erbe nonché alla potatura delle siepi
e delle piante crescenti o poste lungo la fronte delle costruzioni e lungo i muri
contigui di cinta.
16/05/2019 ARTICOLI MODIFICATI CON NUOVO REGOLAMENTO
Art. 15 Lavatura ed esposizione di biancheria e panni
Su tutto il territorio comunale è vietato: a) lavare panni, tappeti e simili in aree pubbliche o soggette a servitù pubblica; b) lasciar gocciolare o far cadere acqua sulla pubblica via. E’ comunque vietato tendere funi aeree e stendere panni e simili ad asciugare lungo il Canal Grande, in Piazza San Marco e Piazzetta San Marco, Riva degli Schiavoni, lungo le Zattere e su tutti gli edifici riconosciuti di carattere storico ed artistico in tutto il territorio comunale.
Art. 16 Battitura di panni e tappeti
E' vietato scuotere, spolverare e battere sul suolo pubblico o soggetto a pubblico transito, o dalle finestre e dai terrazzi, tappeti, indumenti, stuoie, stracci, materassi e simili. Tali operazioni potranno essere effettuate dalle ore 7 alle ore 9 del mattino. Il Sindaco con propria ordinanza potrà stabilire orari e modalità diverse.
Art. 20
Sgombero della neve e formazione del ghiaccio
I proprietari, gli inquilini delle case, gli esercenti di negozi, laboratori ed esercizi
pubblici hanno l'obbligo di sgomberare dalla neve o dal ghiaccio i marciapiedi
antistanti gli immobili di rispettiva competenza.
E' vietate depositare o scaricare sul suolo pubblico la neve o il ghiaccio provenienti
da luoghi o gettare o spargere acqua che possa gelare.
Art. 30
Attività professionali rumorose e incomode nei centri abitati Cantieri edili,
strade e affini
In prossimità di abitazioni, l'uso di martelli, scalpelli ed altre apparecchiature similari
azionate meccanicamente, come pure l'uso di ruspe, scavatrici e di altre macchine
operatrici in genere azionate da motore a scoppio, nonché di ogni altra
apparecchiatura che provochi rumori o vibrazioni deve essere limitato ai giorni feriali
e sospeso:
- nel periodo 1 maggio
- 30 settembre: dalle ore 21.00 alle 6.30;
- nel periodo 1 ottobre - 30 aprile: dalle ore 20.00 alle 7.30.
Nei casi di comprovata necessità e di pubblico interesse il Sindaco può stabilire l'uso
delle macchine e delle apparecchiature suddette in giorni ed orari diversi.
Le macchine operatrici azionate con motore a scoppio devono fare uso di un
efficiente dispositivo silenziatore.
Le limitazioni previste dal presente articolo non si applicano nelle zone che, secondo
lo strumento urbanistico vigente, sono destinate all'industria e artigianato.
Laboratori artigianali e attività di vendita all'ingrosso.
I laboratori artigianali e le attività di vendita all'ingrosso possono insediarsi previa
autorizzazione del Sindaco, rilasciata dopo aver sentiti gli uffici comunali di volta in
volta ritenuti competenti e la locale USSL.
Qualora l'attività artigianale ricada tra quelle per le quali è previsto il certificato di
prevenzione incendi, questo dovrà essere allegato alla domanda di autorizzazione.
L'uso di macchine per giardinaggio azionate da motore a scoppio, è limitata dalle ore
9.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 20.00.
E' vietato il trasporto e lo scarico di materiali senza le opportune cautele atte ad
eliminare o attutire i rumori.
Con propria motivata ordinanza su proposta degli uffici competenti il Sindaco ha la
facoltà di far cessare le emissioni di rumori di qualsiasi genere o di imporre
l'adozione di mezzi o sistemi atti a ridurre i rumori.
Ulteriori attività rumorose potranno essere individuate dal Sindaco con apposita
ordinanza, che potrà disporre speciali o particolari prescrizioni.